Costi dell’adozione
Le coppie che intraprendono il percorso dell’Adozione Internazionale sostengono una serie di costi, relativi ai servizi resi dall’Ente in Italia e all’estero.
I costi sostenuti in Italia corrispondono ai servizi obbligatori per il procedimento di adozione, i servizi supplementari e le spese generali di struttura dell’ente autorizzato.
I costi sostenuti all’estero variano da paese a paese e sono impostati per garantire che il percorso adottivo rispetti pienamente la Convenzione de L’Aja sull’Adozione Internazionale.
Per approfondimenti si invita a prendere visione di quanto riportato nella Carta dei servizi SJAMo.
Sostegno fiscale e economico
Deduzione delle spese ai fini fiscali
La Legge 476/98 in materia di adozione internazionale prevede che in sede di dichiarazione annuale dei redditi le famiglie possano riportare tra gli oneri deducibili anche il 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
Si può dedurre:
- quanto speso dai coniugi per i servizi resi all’Ente Autorizzato in relazione alla procedura di adozione, così come riportato nella certificazione rilasciata;
- le spese direttamente sostenute dalla coppia in Italia (eventuali costi per la legalizzazione e la traduzione di documenti, quota associativa) e durante il soggiorno all’estero (vitto, alloggio, trasferimenti interni, prodotti necessari per la cura del bambino, ad esclusione delle spese per tutto ciò che rientra in attività ludica, svago, turismo e altre spese voluttuarie).
Anche in caso di interruzione del percorso adottivo i coniugi hanno diritto a dedurre dal reddito complessivo 50% delle spese sostenute fino a quel momento.
Per avvalersi della deduzione, la coppia deve conservare i giustificativi di tutte le spese sostenute in Italia e all’estero e presentarle in copia all’Ente insieme alla dichiarazione per le spese autonomamente sostenute.
In questo modo l’ente potrà procedere al rilascio dell’attestazione annuale di spesa.
Rimborso delle spese sostenute
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un “Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali” finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.
Il rimborso può essere richiesto per la quota delle spese fiscalmente non dedotte, secondo limiti stabiliti in base al reddito complessivo dichiarato:
- il 50% (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che
abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00; - il 30% (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un
reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).
Nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l’ammontare delle risorse a tal fine disponibili, il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.
L’importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.
Per approfondimenti e informazioni sulle modalità operative si invita a visitare il sito della Commissione Adozioni Internazionali (CAI)