Il percorso adottivo inizia nel momento in cui nasce il desiderio di famiglia…
Ma cosa deve fare una coppia che desidera adottare un bimbo?
Ecco in sintesi in cosa consiste l’iter adottivo:
- Presentazione della Dichiarazione di Disponibilità al Tribunale per i Minorenni competente per territorio
- Incontro con i Servizi Sociali Territoriali competenti (Comunali o ASL)
- Rilascio del decreto d’idoneità e della relazione sociale da parte del Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza
- “Scelta” dell’Ente Autorizzato con cui intraprendere il percorso adottivo internazionale (entro un anno dal rilascio del decreto)
- Partecipazione al corso di formazione presso l’Ente Autorizzato.
- Conferimento d’incarico all’Ente scelto
- Apertura della pratica adottiva nel Paese straniero
- Svolgimento a cura dell’Ente dell’intero procedimento adottivo, in Italia e all’Estero, incluso:
1) abbinamento del minore alla coppia
2) permanenza all’estero della coppia
3) presentazione della documentazione agli organi italiani competenti per il completamento della pratica. - Supporto post-adozione alla Famiglia al suo rientro in Italia.
Cosa dice la legge?
Ed ecco i principali riferimenti legislativi:
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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione fatta a L’Aja il 29 maggio 1993
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Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n.476 (Circolare 30 ottobre 2000)
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Diritto del minore ad una famiglia” e dalla Legge 19 ottobre 2015, n. 173 “diritto alla continuita’ affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare